Come è facile immaginare, l’assunzione di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno segue regole ad hoc, in considerazione della delicatezza della posizione del lavoratore straniero che non ha ancora ottenuto il documento che consente ai cittadini residenti in paesi terzi rispetto a quelli UE e agli apolidi di soggiornare nel nostro paese.
Vedremo di seguito, in sintesi, che cosa bisogna sapere al fine di procedere all’assunzione di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, ovvero in attesa di primo permesso di soggiorno. Ciò in modo da non farsi trovare impreparati nell’evenienza.
Assunzione di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno: il contesto normativo di riferimento
Prima di vedere da vicino come funziona l’assunzione in queste circostanze, riepiloghiamo quelle che sono le principali norme che regolano l’accesso al lavoro dei cittadini extracomunitari.
Ebbene, il quadro normativo di riferimento per la disciplina dell’ingresso, del soggiorno e, in linea generale, della condizione giuridica degli stranieri nel nostro paese e, dunque, anche per quanto attiene all’accesso al lavoro è costituito dal Testo Unico sull’Immigrazione (d. lgs. n. 286 del 1998). Si tratta di un provvedimento poi modificato dalla Legge n. 189 del 2002 (la nota Bossi-Fini) e da altri provvedimenti di assoluta rilevanza. Ci riferiamo, in particolare, al decreto legge n. 113 del 2018 – ossia il decreto Salvini – e al decreto legge n. 130 del 2020 – vale a dire il decreto Lamorgese.
Di rilievo è però altresì il regolamento di attuazione del Testo Unico, ossia il con DPR n. 394 del 1999, il cui testo è stato in seguito modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004.
Da notare inoltre che le norme di cui al Testo Unico sull’Immigrazione valgono per i cittadini degli Stati non appartenenti alla UE e per gli apolidi. Questi ultimi soggetti non hanno alcuna cittadinanza, perché senza quella di origine e non in possesso di un’altra.
Ricordiamo per completezza che per ’cittadino comunitario’, deve intendersi colui che è in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri UE. Sulla scorta di quanto indicato nella legislazione italiana ed europea, i cittadini comunitari «non sono stranieri» e perciò a essi sono applicabili norme differenti e di maggior favore rispetto a quelle valevoli per extracomunitari e apolidi.
Inoltre, a seguito all’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (cd. Brexit), dal primo gennaio 2021 le norme di cui al Testo Unico sull’immigrazione sono applicabili anche per i cittadini britannici.
Quanto detto finora va comunque coordinato con i cd. decreti Flussi. Si tratta di provvedimenti con cui il Governo italiano fissa ogni anno le quote d’ingresso dei cittadini stranieri non comunitari che possono varcare i confini del nostro paese per motivi di lavoro subordinato, autonomo e stagionale.
Assunzione lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno: le informazioni utili
Le norme vigenti consentono la possibilità di lavorare allo straniero extracomunitario che sia in attesa di primo permesso di soggiorno, ossia anche nella condizione in cui non possiede ancora il documento. Tuttavia, ciò è possibile ad alcune specifiche condizioni.
Anzitutto, è possibile lavorare nel caso relativo alla richiesta di primo ingresso per lavoro in base ai cd. flussi d’ingresso, laddove lo straniero abbia firmato il contratto di soggiorno e sia munito della ricevuta comprovante l’effettiva presentazione della domanda di permesso di soggiorno.
Aprendo una breve parentesi, ricordiamo che il contratto di soggiorno per lavoro subordinato consiste di fatto in un normale contratto di lavoro che permette il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro.
Vi è un secondo caso in cui è possibile parlare di assunzioni stranieri senza permesso di soggiorno. Ci riferiamo alle circostanze relative a chi è in attesa di permesso di soggiorno per ragioni familiari.
Una circolare di qualche anno fa, emanata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ha la specifica funzione di spiegare che anche i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari hanno diritto di svolgere attività lavorativa avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità d’instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale, che comprova la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
E, in relazione a quanto ricordato finora, non possiamo non aggiungere che a coloro che richiedono protezione internazionale è rilasciata un’attestazione ad hoc la quale permette il compimento di attività lavorativa, rappresentando permesso di soggiorno provvisorio.
Ci si potrebbe altresì domandare che cosa succede se il cittadino extracomunitario non è poi assunto dal datore di lavoro che ne aveva domandato l’ingresso in Italia. Ebbene, i lavoratori stranieri che per ragioni differenti (decesso del datore di lavoro, assunzione di altra persona per impossibilità di aspettare i tempi lunghi dell’iter ecc.) non possono prendere servizio presso il datore di lavoro che aveva fatto partire la pratica di ingresso, possono tuttavia conseguire un permesso per attesa occupazione della durata di un anno.
Quest’ultimo consiste in un titolo di soggiorno che è emesso nei confronti dello straniero quando alla data del rinnovo del proprio permesso di soggiorno non è titolare di un contratto di lavoro.
Infine, ci si potrebbe domandare se lo straniero in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno, può cambiare datore di lavoro. Ebbene, la risposta da darsi è positiva. Infatti, così come le norme vigenti non si oppongono alla possibilità di cominciare a svolgere l’attività lavorativa una volta entrati in Italia e aver sottoscritto presso lo Sportello Unico per l’immigrazione il contratto di soggiorno, allo stesso modo è ammesso cambiare datore di lavoro in un secondo tempo. E ciò anche nel caso in cui si sia ancora in attesa di conseguire il permesso di soggiorno.