Il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 15 settembre una revisione della direttiva sulla Carta blue Ue.
Una volta pubblicate, l’Italia avrà due anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme. Nel frattempo l’istituto resta regolato dalle norme introdotte con il decreto legislativo n. 108/2012
Che cos’è la Carta blue UE? A chi può essere rilasciata?
La “Carta blue Ue” può essere rilasciata ai lavoratori extra Ue altamente qualificati. Si tratta di un canale di ingresso che dal 2012 consente l’assunzione dall’estero e al di fuori delle quote fissate con il decreto flussi, di lavoratori in possesso di un titolo di istruzione superiore post secondaria (di durata almeno triennale) e di una qualifica professionale riconosciuta in Italia.
Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blue UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, oppure, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.
Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote?
Nell’ambito delle norme del testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/98) dedicate all’ingresso ed al soggiorno degli stranieri per motivi di lavoro, l’art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro o non è necessario oppure, quando è richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.
Qual è la procedura prevista per ottenere la Carta Blue UE?
Il datore di lavoro deve inviare la domanda per il rilascio del nulla osta esclusivamente on-line, collegandosi al sito del Ministero dell’Interno http://nullaostalavoro.dlci.interno.it , registrandosi tramite l’identità digitale SPID e compilando il modello specifico per la richiesta (modello BC).
Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare i dettagli della proposta di lavoro di durata almeno annuale, con le indicazioni relative al CCNL applicato, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro, retribuzione del lavoratore che non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (attualmente pari a € 24.789,00), nonché il possesso della necessaria qualifica professionale.
In caso di istruttoria con parere positivo (da adottarsi entro 90 giorni dall’invio della domanda), lo Sportello Unico procede all’inoltro telematico del Nulla Osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Dopo il rilascio del nulla osta il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno.
Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall’ingresso in Italia allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.
Chi sono i lavoratori altamente qualificati che possono ottenere la Carta blue?
Vengono considerati lavoratori altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da istituti di istruzione superiore, che attesti il completamento di un percorso formativo post-istruzione secondaria, di durata almeno triennale, con conseguimento del relativo diploma e in possesso di una qualifica professionale superiore, anche tecnica, eventualmente svincolata dal titolo di studio conseguito.
La qualifica professionale attestata dal Paese di provenienza deve essere compresa tra quelle previste nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione Istat delle professioni CP 2011:
livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza;
livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione;
livello 3: professioni tecniche.
L’elenco completo si può trovare all’indirizzo: http://professioni.istat.it/sistemainformativoprofessioni/cp2011/
Nel caso di professioni regolamentate, cioè quelle che prevedono l’iscrizione ad albi o registri, sono richiesti: il riconoscimento della qualifica professionale, da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la dichiarazione di valore del titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.
Qualora, invece, si tratti del riconoscimento del titolo relativo a professioni non regolamentate, la procedura è stata semplificata dalla Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 marzo 2014, novita in base alla quale non è più necessario richiedere in questi casi il riconoscimento della qualifica professionale, ma è sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.
I titolari di carta blue possono richiedere il ricongiungimento familiare?
Si, il diritto al ricongiungimento familiari è loro riconosciuto, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, alle condizioni generali previste dall’articolo 29 del testo unico immigrazione (D.lgs. n. 286/98)
Il titolare di carta blue Ue può cambiare lavoro dopo l’ingresso in Italia?
Per il titolare di Carta blue UE sono previste limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia relativamente all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
La carta blue può essere richiesta anche da un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia?
Si anche il cittadino straniero sia già regolarmente soggiornante in un altro Paese dell’Unione Europea, o in Italia, può ottenere la Carta blue UE, se in possesso dei requisiti previsti. Sono esclusi dalla possibilità di chiedere la Carta blue UE gli stranieri che:
– soggiornano a titolo di protezione temporanea, o di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono in attesa di una decisione definitiva;
– chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell’articolo art.27-ter T.U. Immigrazione;
– sono familiari di cittadini dell’Unione Europea che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;
– beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– fanno ingresso in uno Stato membro dell’Unione Europea in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
– soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
– soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell’art.art. 27, comma 1 lett.a), g) e i) T.U. Immigrazione;
– sono destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso (art. 27-quater, comma 3 T.U. Immigrazione).
FONTE ARTICOLO: Integrazione Migranti – Ministero del Lavoro e della politiche sociali