Ho diritto alla disoccupazione se vado all’estero ?

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Naspi disoccupazione all’estero: cosa prevede la normativa europea

Ti sei mai chiesto se all’estero è possibile percepire la disoccupazione Naspi?

Per rispondere alla domanda bisogna partire dal presupposto che ai sensi della normativa europea, un lavoratore disoccupato che percepisce indennità di disoccupazione ha diritto a conservare il suo beneficio nel caso si rechi presso un altro stato della comunità europea per cercare un nuovo lavoro.

Le specifiche della normativa

Stante alla normativa europea, il diritto a conservare la disoccupazione riguarda i cittadini disoccupati appartenenti ad uno stato dell’Unione europea, quelli appartenenti ad uno stato del SEE (come Islanda, Liechtenstein e Norvegia), Svizzeri, o anche quelli appartenenti apaesi extracomunitari, solo se residenti in uno stato UE e assicurati almeno in due stati membri (circolare INPS 15 marzo 2011, n. 512).

Aventi diritto a vedersi riconoscere la disoccupazione sono anche gli apolidi e i rifugiati residenti in uno stato membro.

Circolare inps numero 177 del 28.11.2017

Una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione.

Permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

Si osserva che il suddetto nuovo orientamento, frutto dell’evoluzione normativa in tema di rafforzamento della normativa sulla condizionalità, è stato adottato anche dalle recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.

Posto questo criterio di carattere generale, si precisa quanto segue.

Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.

Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione – purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria – possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori.

Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.

Decorrenza e Durata

Un soggetto a cui spetta la Disoccupazione Naspi in Italia e che va via dal suo paese alla ricerca di un nuovo lavoro, ha pertanto diritto a mantenere il sostegno al reddito. Ovviamente per un tempo stabilito, sino ad un massimo di 3 mesi.

Tali mesi vanno conteggiati dalla data di partenza dall’Italia. Ne consegue che anche chi sta prendendo l’indennità di disoccupazione da uno Stato comunitario e rientra in Italia, ha diritto ad incassare l’assegno di Disoccupazione per 3 mesi (massimo 6 mesi in caso di eventuale proroga).

L’indennità di Disoccupazione Naspi non verrà versata fino a quando il disoccupato non avrà comunicato all’INPS la sua iscrizione con accessoria data. Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione, l’INPS paga direttamente al cittadino la prestazione dovuta a cominciare dalla data dell’avvenuta partenza.

Se l’iscrizione dovesse esserci allo scadere del settimo giorni, la Naspi verrà versata a partire dalla data di iscrizione e sino alla data di scadenza già fissata (bisogna considerare tre mesi a partire dalla data di partenza dall’Italia o dall’Estero).

La decadenza

Quando il cittadino che beneficia della Disoccupazione Naspi si reca all’Estero e non lo comunica al centro per l’impiego, perde il diritto di godere della NASPI fuori dal territorio italiano. Pertanto l’ente previdenziale andrà a recuperare l’intera somma versata, a partire dal giorno dell’avvenuto trasferimento in terra Estera.

A precisarlo è la circolare Inps n. 177 del 28/11/2017 in cui si legge che i beneficiari della disoccupazione Naspi che vanno all’estero in cerca di lavoro, possono beneficiare della prestazione Inps senza giustificarne le ragioni a patto che lo comunichino.

L’importo

Un cittadino italiano che percepisce la disoccupazione NASPI trovandosi in uno stato estero e decide di rientrare sul suolo italiano, oltre a percepire l’indennità italiana può avere accesso anche all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati.

Naturalmente, dal periodo indennizzabile come disoccupato rimpatriato (al massimo 180 giorni) saranno detratte le giornate già indennizzate all’estero.

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