Ritorno a scuola anche per i minori stranieri: requisiti e modalità
Lunedì 13 settembre sono rientrati a scuola moltissimi alunni e alunne: si tratta di studenti e studentesse di Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino e Umbria. Martedì 14 settembre tocca invece alla Sardegna e via via tutte le altre Regioni. Fa eccezione l’Alto Adige, dove le lezioni hanno preso il via già dal 6 settembre.
Un rientro finalmente in presenza anche per tanti studenti stranieri, nella speranza che la pandemia di Covid-19 non renda necessarie ulteriori restrizioni.
Nell’ultimo anno scolastico non caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ovvero il 2018-2019, gli alunni e le alunne straniere regolarmente presenti nelle scuole di tutta Italia erano 671.239, vale a dire il 7,8% dell’intera popolazione scolastica.
Una percentuale che diventa importante se si guarda la sola scuola primaria, dove il 36,8% degli studenti è straniero; nelle scuole secondarie di secondo grado la percentuale di studenti stranieri è invece pari al 22,8%, mentre nelle scuole secondarie di primo grado siamo al 21,2%. Per quanto riguarda infine la scuola d’infanzia, gli studenti non comunitari sono il 19,2%.
Minori stranieri, quali sono i requisiti per studiare in Italia
L’istruzione è obbligatoria in Italia per almeno dieci anni, e questo obbligo comprende la fascia di età che va dai 6 ai 16 anni. Inoltre, l’adempimento dell’obbligo è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale (che deve avere una durata di minimo tre anni) entro il compimento del diciottesimo anno di età.
L’obbligo scolastico riguarda anche i minori stranieri, che sono tenuti a rispettarlo esattamente come tutti gli studenti italiani indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno. Ciò vuol dire che anche se i genitori del minore non risultano essere in possesso di regolare documentazione per soggiornare sul territorio italiano, lo studente è comunque sottoposto all’obbligo di iscrizione scolastica.
Il periodo per completare l’iscrizione a scuola è quello compreso tra i mesi di gennaio e febbraio. Tuttavia, per coloro che sono appena arrivati in Italia l’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.
Nel caso i genitori o i tutori non adempissero all’obbligo di iscrizione scolastica del minore straniero è prevista una sanzione penale. Inoltre, questa grave mancanza comporta la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo di integrazione e di quelli successivamente conseguiti; in più, il non adempimento dell’obbligo di iscrizione scolastica comporta anche la risoluzione dell’accordo stesso.
Alunni stranieri nelle classi: modalità e distribuzione
Solitamente i minori stranieri vengono iscritti nelle classi corrispondenti alla loro età anagrafica. Tuttavia non mancano le eccezioni che possono indurre il collegio dei docenti ad iscrivere lo studente o la studentessa ad una classe diversa.
Ad esempio, in base all’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; inoltre, anche l’accertamento delle abilità, delle competenze e dei livelli di preparazione del minore straniero può indirizzare verso una classe diversa da quella corrispondente alla sua età.
Il collegio dei docenti può ragionare in tal senso anche tenendo conto del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza e/o del titolo di studio eventualmente posseduto dal minore straniero.
La ripartizione degli studenti stranieri all’interno di una classe avviene seguendo linee ben precise. In particolare, una classe non può avere più del 30% di minori stranieri. Tuttavia, anche in questo caso sono previste delle eccezioni.
Il limite può infatti andare incontro a deroghe nel caso in cui gli studenti stranieri dimostrino di avere già una certa padronanza dell’italiano: una situazione che normalmente si verifica con gli stranieri nati nel nostro Paese o che hanno già iniziato il loro percorso scolastico nelle scuole italiane.
La deroga è prevista anche nel caso in cui siano presenti stranieri che necessitano di un’assistenza specifica, anche se non hanno un’adeguata conoscenza della lingua italiana; infine, vengono valutate in tal senso anche ragioni di “continuità didattica”, come ad esempio nel caso di classi già formate nell’anno trascors